Articolo 1.

        1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la predetta Conferenza.

 

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